La Commissione europea ha adottato il 13 luglio 2026 l’atto delegato che aggiorna l’Allegato I del Regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero (EUDR), modificando l’elenco dei prodotti derivati ai quali si applicano gli obblighi di due diligence.
Per la filiera dell’olio di palma, la principale novità riguarda l’inclusione di sedici categorie di derivati utilizzati soprattutto nell’industria oleochimica. Rispetto alla proposta iniziale, il testo adottato aggiunge, la voce ex 2916 15, relativa a “Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters”.
Le modifiche rappresentano un passaggio importante verso una maggiore continuità degli obblighi lungo la catena del valore, ma lasciano ancora aperte alcune questioni, in particolare per i prodotti oleochimici e i tensioattivi collocati più a valle.
Oltre ai nuovi derivati dell’olio di palma, vengono inclusi il caffè solubile e le lingue bovine congelate. Altri prodotti, tra cui pelli e cuoio bovini, pneumatici ricostruiti, semi di soia destinati alla semina e alcune categorie di prodotti in gomma, vengono invece esclusi.
La Commissione ha precisato che i prodotti di nuova inclusione saranno assoggettati agli obblighi del Regolamento dal 30 dicembre 2027, in modo da concedere alle imprese un periodo adeguato di preparazione.
L’atto delegato è stato già inviato al Parlamento europeo ed al Consiglio per l’esame. In assenza di obiezioni (entro 2 mesi) entrerà in vigore a metà settembre.
Le 16 voci di nuova inclusione relative all’olio di palma previste dal testo adottato il 13 luglio sono le seguenti:
– ex 1516 20
– ex 1518 00
– ex 1520 00
– ex 2905 16
– ex 2905 17 00
– ex 2905 19 00
– ex 2915 39
– ex 2916 15
– ex 2916 19 10
– ex 2921 19
– ex 2923 90 00
– ex 2924 19 00
– ex 3401 11 00
– ex 3401 20
– ex 3824 99
– ex 3907 29
Si tratta di sostanze impiegate in numerose applicazioni, fra cui detergenti, cosmetici, prodotti farmaceutici, lubrificanti, vernici, rivestimenti e additivi alimentari.
Per alcuni derivati sono previste esclusioni quando utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario. Sono stati inoltre introdotti chiarimenti per rifiuti, prodotti usati, campioni di valore e quantità trascurabili e prodotti destinati esclusivamente ad analisi, esami o test.
Il prefisso “ex” indica che non tutti i prodotti classificati sotto quel codice doganale rientrano automaticamente nell’EUDR, ma soltanto quelli riconducibili alla materia prima indicata nell’Allegato I, in questo caso la palma da olio appartenente al genere Elaeis, inclusa Elaeis guineensis.
L’inclusione dei derivati oleochimici è stata accolta positivamente da APAG – Oleochemicals Europe e CESIO, che la considerano un passo importante per rafforzare la coerenza della catena del valore e sostenere l’obiettivo europeo di filiere a deforestazione zero.
Le due associazioni hanno tuttavia evidenziato la permanenza di lacune per alcuni prodotti a valle, come i tensioattivi classificati alla voce CN 3402.
Il problema deriva dal fatto che determinate materie prime e sostanze intermedie ottenute dalla palma, come gli alcoli grassi, saranno soggette all’EUDR, mentre alcuni prodotti funzionalmente e commercialmente collegati a valle continueranno a rimanere fuori dal suo perimetro.
Questa differenza potrebbe determinare condizioni non omogenee: i produttori europei che utilizzano materie prime conformi all’EUDR sosterranno i relativi obblighi e costi, mentre prodotti equivalenti fabbricati fuori dall’Unione potranno essere importati senza essere assoggettati alle stesse verifiche.
L’esclusione dei prodotti downstream potrebbe favorire lo spostamento delle lavorazioni al di fuori dell’Unione Europea senza assicurare un beneficio equivalente in termini di riduzione del rischio di deforestazione.
Contestualmente all’aggiornamento dell’Allegato I, la Commissione ha adottato anche nuove regole tecniche per il Sistema informativo EUDR.
Il nuovo Regolamento di esecuzione modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 e aggiorna le regole tecniche relative alla presentazione e gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, incluse le dichiarazioni semplificate per i micro e piccoli operatori primari e le specifiche tecniche delle interfacce API utilizzate per la trasmissione automatizzata dei dati.
Il Sistema informativo, riaperto da poco dopo gli aggiornamenti tecnici, sarà ulteriormente implementato nel corso dell’estate.
Il server di produzione è nuovamente accessibile e le dichiarazioni presentate al suo interno hanno valore giuridico e possono essere sottoposte al controllo delle autorità competenti. Resta disponibile separatamente anche il server di accettazione, destinato alla formazione e ai test: le dichiarazioni inserite in questo ambiente non hanno valore ai fini della conformità.
La Commissione ha inoltre ripreso le sessioni formative dedicate agli operatori, con nuovi appuntamenti programmati a partire dal 30 luglio 2026. I manuali e i video formativi sono in corso di aggiornamento per recepire le modifiche più recenti.
Le imprese interessate dai prodotti di nuova inclusione dovranno utilizzare il periodo che precede il 30 dicembre 2027 per:
Le osservazioni avanzate dall’industria oleochimica mostrano che la definizione del perimetro dei prodotti rimane un tema da approfondire e seguire con attenzione.
Per l’Unione e gli operatori della filiera associati la priorità resta trasformare il periodo di preparazione in un’occasione per consolidare tracciabilità, qualità dei dati e collaborazione tra operatori, schemi di certificazione, fornitori e autorità competenti.
Ricordiamo che la certificazione e gli strumenti di tracciabilità possono contribuire alla raccolta e alla verifica delle informazioni, ma non sostituiscono la responsabilità dell’operatore prevista dal Regolamento.
Fonti principali
Newsletter della DG Ambiente
Comunicato della Commissione del 13 luglio 2026
Pagina dedicata al Regolamento delegato
Regolamento delegato
Allegato al Regolamento delegato
Commission Staff Working Document
Pagina dedicata al Sistema informativo
Regolamento di esecuzione sul Sistema informativo
Documento di orientamento EUDR 2026
FAQ EUDR – quinta versione
APAG e CESIO – Statement on the Delegated Act amending Annex I of EUDR